Pretesto: Coronavirus
La Camera Minorile di Brindisi intende offrire, un utile supporto a chi in questo periodo emergenziale, avesse necessità di dirimere stando all’interno delle mura domestiche, problematiche insorte successivamente al divieto di spostamenti, soprattutto tra diversi Comuni.
“Buonasera avvocato, mi scusi se la disturbo in questo periodo ma non vedo la mia bimba da più di dieci giorni; e dapprima i soliti pretesti, la bimba non sta bene, ha qualche decimo di febbre; ed abbiamo un impegno; ed ora la madre se ne esce che non posso vedere mia figlia per il Coronavirus.”
Quante volte negli ultimi giorni, quasi quotidianamente, siamo stati contattati dai nostri clienti, ed abbiamo ascoltato siffatte richieste? Ebbene sì! Un altro ed ennesimo pretesto oggi, per ostacolare il rapporto genitore non collocatario-figlio, artatamente costruito ad opera dell’altro genitore. Orbene, prima di addentrarci nel merito della questione che interessa la maggior parte dei genitori separati con figli, se non la quasi totalità, è opportuno ricordare gli obiettivi della nostra associazione.
La Camera Minorile è una tra le associazioni nazionali di maggior rilevo operanti sul territorio nazionale ed avente come primario obiettivo la tutela dei minori. Essa annovera al suo interno professionisti, per lo più avvocati, ma anche psicologi educatori ed assistenti sociali, con esperienza pluriennale in materia e, come tali, esperti nella complessa materia del diritto di famiglia e dei minori.
Innanzitutto perché rivolgersi ad un professionista specializzato? Quale è la differenza tra un avvocato che tratta altre e diverse materie e l’avvocato familiarista?
La delicatezza, la sensibilità, la capacità di staccarsi dai propri clienti e valutare il bene e l’interesse del minore. Delicatezza e sensibilità derivanti da una specializzazione nella materia che contraddistingue il modo di approcciarsi alle relazioni familiari nei momenti di crisi e, dopo una separazione, di elevata conflittualità.Occorre sempre e non solo in questo periodo particolare emergenziale valutare caso per caso. E sicuramente non sempre il bene ed il superiore interesse del minore corrispondono alle richieste dei propri assistiti ed è qui che subentra l’avvocato familiarista. Egli dovrà valutare ed, ove occorra, dissuadere il cliente dall’instaurare un procedimento giudiziario od ancora dissuaderlo dal perseverare a tenere atteggiamenti poco consoni. Spesso il cliente non riesce a valutare, poiché logorato dalle controversie familiari e, non ultimo, perché coinvolto emotivamente, ed è qui che intervengono i professionisti che, con la loro esperienza in materia, sono in grado di gestire le varie fasi della separazione, instaurando un rapporto di fiducia con il cliente. Spesso le parti non risolvono con la separazione tutte le questioni che ne derivano, quale può essere un mutuo cointestato, delle violenze subite e mai denunciate, e tanto tanto altro ancora, e trasferiscono spesso la rabbia assumendo atteggiamenti deplorevoli come impedire ed ostacolare in ogni modo i rapporti tra genitore (purtroppo quasi sempre il padre) e figli, invocando vari pretesti. Oggi il pretesto illegittimamente invocato è il Coronavirus. Ebbene, è necessario subito dire che il diritto di visita dei figli di genitori separati e divorziati non ha subìto limitazioni a seguito della normativa emergenziale, in quanto certamente rientrante nelle “situazioni di necessità” che legittimano lo spostamento sul territorio.
Attualmente, l’art. 1 co.2 lett.a) D.L. 25/03/2020 n°19 prevede la possibilità di introdurre misure che comportino limitazioni all’allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora, ad eccezione degli spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. E tra queste “specifiche ragioni” rientrano anche le visite alla prole. Ciò trova conferma nel nuovo modello di autodichiarazione, pubblicato sul sito del Ministero degli Interni dopo il D.L. n°19/2020, espressamente prevede, in calce, “gli obblighi di affidamento dei minori” tra le motivazioni che consentono gli spostamenti individuali. E lo confermano diversi provvedimenti giudiziari (Tribunale di Busto Arsizio decreto 3 aprile 2020; Tribunale di Roma del 07/04/2020, Tribunale di Verona, 27/03/2020 ed altri ancora).
L’attuale emergenza non può intaccare né il diritto dei figli minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore né il diritto-dovere dei genitori di occuparsi dei figli come sancito dalla Costituzione all’art. 30. E’ evidente che il diritto-dovere alla bigenitorialità non può svolgersi senza la frequentazione di chi ne è destinatario, né può ridursi il genitore non collocatario a mera figura eventuale, fungibile e/o residuale sebbene, purtroppo, nei provvedimenti emanati dai Tribunali italiani si configura ancora spesso l’esercizio della genitorialità da parte del genitore non collocatario come un riduttivo “diritto di visita” (già il termine stesso visita è sintomatico) dei propri figli. Ciò comporta in molti casi che vi siano condotte di approfittamento di “posizione dominante” da parte del collocatario in mala fede nei confronti dell’altro genitore, che è necessario contenere il più possibile.
Avvocato Vita Calò Presidente Camera Minorile Brindisi